PROFUGHI UCRAINI PERMESSO SOGGIORNO

Il Consiglio dei Ministri Affari Interni e Giustizia della Ue del 4 marzo ha disposto l’attivazione della direttiva 2001/55/Ce, recepita in Italia dal Dlgs 85/2003, che prevede, in caso di afflusso massiccio nell’Unione di sfollati, il riconoscimento di una protezione temporanea in loro favore.

La protezione dura un anno, prorogabile fino ad un massimo di due anni. I Paesi Ue devono fornire un titolo di soggiorno valido per tutta la durata della protezione che consente, tra le altre cose,  di lavorare.

La circolare del Ministero dell’Interno diffusa ai prefetti l’8 marzo ha chiarito che i profughi ucraini possono svolgere attività lavorativa, sia in forma subordinata sia in forma autonoma, sulla base della sola richiesta di permesso di soggiorno presentata alla Questura competente, in deroga alle quote massime definite con il decreto flussi.

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