EMERGENZA CORONAVIRUS
E’ stato chiarito dal Governo che i rapporti di lavoro di colf, badanti e baby-sitter NON rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione disposta dal DPCM dell’11 marzo 2020.
Fatta questa importante precisazione, di seguito alcuni casi specifici:
Assenza determinata da provvedimento di contenimento da parte dell’Autorità:
Il provvedimento dell’Autorità configura una sopravvenuta impossibilità di svolgere la
prestazione lavorativa non imputabile al lavoratore; l’assenza deve, pertanto, essere
trattata come assenza giustificata e, come tale, retribuita.
Assenza determinata da quarantena:
Riguarda i lavoratori posti in osservazione e/o in regime di sorveglianza in quanto aventi
sintomi riconducibili al virus. L’assenza per quarantena è imposta dai presidi sanitari. Questa
ipotesi comporta l’assenza da parte del lavoratore interessato.
Non c’è dubbio che il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza
dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall’autorità sanitaria
(o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati
di malattia infettiva diffusa è da considerarsi sottoposto a
trattamento sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata in conformità delle
previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti
tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro così come previsto dal CCNL sul rapporto di
lavoro domestico.
Assenza determinata da timore di contagio da parte del lavoratore:
Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell’epidemia
sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di
Pubbliche Autorità che impediscano di prestar servizio. Un’assenza determinata dal semplice
“timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie
previste, non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto
della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata del lavoratore dal luogo di lavoro,
situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al
licenziamento. In alternativa, ove sussista un accordo tra le parti, l’assenza potrà essere
considerata come periodo di “ferie”.
Assenza determinata da timore di contagio da parte del datore di lavoro:
È una scelta del datore e rientra nella sua sfera di determinazione e, pertanto, l’assenza dovrà
essere retribuita. La fattispecie è riconducibile all’art. 19 del CCNL domestico circa la
sospensione extra-feriale per esigenze del datore di lavoro. In alternativa, ove sussista un
accordo tra le parti, l’assenza potrà essere considerata come periodo di “ferie”.
Lavoratore che presta esclusivamente servizio in struttura per anziani:
Ricorre sovente l’ipotesi in cui un lavoratore venga assunto, o successivamente destinato, a
prestare assistenza a un datore di lavoro ricoverato in una struttura per anziani o per soggetti
affetti da particolari patologie. In periodo di “coronavirus”, si verifica che la Direzione della
struttura impedisca al lavoratore, per motivi sanitari, l’accesso alla stessa con conseguente
impedimento da parte del lavoratore di svolgere la prestazione.
In tale ipotesi, non essendo imputabile l’adempimento delle prestazioni lavorative né al
lavoratore né al datore di lavoro, non vi è altra soluzione che risolvere il rapporto.
Per ulteriori approfondimenti si rimanda alle FAQ del sito del Governo. clicca qui