News

02/02/2022
AGGIORNATI I MINIMI RETRIBUTIVI ANNO 2024

l’8/01/2024  si è riunita la Commissione Nazionale prevista dal C.C.N.L. “Lavoro Domestico” per la determinazione dei minimi retributivi  con decorrenza 01/01/2024.

La tabella aggiornata è pubblicata nella Tabella MINIMI RETRIBUTIVI del sito

 

 

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14/03/2020
RIAPERTURA UFFICI

A SEGUITO DELLE DISPOSIZIONI RELATIVE ALLA FASE 2 PER IL CONTENIMENTO DEI CONTAGI DA COVID -19 ,  GLI UFFICI RIAPRIRANNO AL PUBBLICO DAL 18 MAGGIO ESCLUSIVAMENTE SU APPUNTAMENTO E GLI ACCESSI SARANNO CONSENTITI IN CONFORMITA’ ALLE ATTUALI DISPOSIZIONI:

  • CON MASCHERINE PROTETTIVE E GUANTI
  • MANTENIMENTO DEL DISTANZIAMENTO SOCIALE

PER APPUNTAMENTI TELEFONARE AL NUMERO 031/260061.

 

 

 

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14/03/2020
EMERGENZA CORONAVIRUS

 

E’ stato chiarito dal Governo che i rapporti di lavoro di colf, badanti e baby-sitter NON rientrano tra i servizi alla persona, oggetto di sospensione disposta dal DPCM dell’11 marzo 2020.

 

Fatta questa importante precisazione, di seguito alcuni casi specifici:

 

Assenza determinata da provvedimento di contenimento da parte dell’Autorità:

Il provvedimento dell’Autorità   configura    una sopravvenuta   impossibilità di svolgere la

prestazione lavorativa non imputabile al lavoratore; l’assenza deve, pertanto, essere

trattata come assenza giustificata e, come tale, retribuita.

 

Assenza determinata da quarantena:

Riguarda i lavoratori posti in osservazione e/o in regime di sorveglianza in quanto aventi

sintomi riconducibili al virus. L’assenza per quarantena è imposta dai presidi sanitari. Questa

ipotesi comporta l’assenza da parte del lavoratore interessato.

Non c’è dubbio che il lavoratore che non può essere presente sul luogo di lavoro in conseguenza

dell’applicazione della misura della quarantena con sorveglianza attiva, perché ritenuto dall’autorità sanitaria

(o comunque pubblica) ricompreso fra gli individui che hanno avuto contatti stretti con casi confermati

di malattia infettiva diffusa è da considerarsi sottoposto a

trattamento sanitario e, pertanto, la sua assenza dovrà essere disciplinata in conformità delle

previsioni, di legge e contrattuali, che riguardano l’assenza per malattia, con le conseguenti

tutele per la salute e la garanzia del posto di lavoro così come previsto dal CCNL sul rapporto di

lavoro domestico.

 

Assenza determinata da timore di contagio da parte del lavoratore:

Assenza autodeterminata da parte di lavoratori che ritengono il fenomeno dell’epidemia

sufficiente di per sé a giustificare l’assenza dal lavoro, pur non sussistendo provvedimenti di

Pubbliche Autorità che impediscano di prestar servizio. Un’assenza determinata dal semplice

“timore” di essere contagiati, senza che ricorra alcuno dei requisiti riconducibili alle fattispecie

previste, non consente di riconoscere la giustificazione della decisione e la legittimità del rifiuto

della prestazione. In tal caso si realizza l’assenza ingiustificata del lavoratore dal luogo di lavoro,

situazione da cui possono scaturire provvedimenti disciplinari che possono portare anche al

licenziamento. In alternativa, ove sussista un accordo tra le parti, l’assenza potrà essere

considerata come periodo di “ferie”.

 

Assenza determinata da timore di contagio da parte del datore di lavoro:

È una scelta del datore e rientra nella sua sfera di determinazione e, pertanto, l’assenza dovrà

essere retribuita. La fattispecie è riconducibile all’art. 19 del CCNL domestico circa la

sospensione extra-feriale per esigenze del datore di lavoro. In alternativa, ove sussista un

accordo tra le parti, l’assenza potrà essere considerata come periodo di “ferie”.

 

Lavoratore che presta esclusivamente servizio in struttura per anziani:

Ricorre sovente l’ipotesi in cui un lavoratore venga assunto, o successivamente destinato, a

prestare assistenza a un datore di lavoro ricoverato in una struttura per anziani o per soggetti

affetti da particolari patologie. In periodo di “coronavirus”, si verifica che la Direzione della

struttura impedisca al lavoratore, per motivi sanitari, l’accesso alla stessa con conseguente

impedimento da parte del lavoratore di svolgere la prestazione.

In tale ipotesi, non essendo imputabile l’adempimento delle prestazioni lavorative né al

lavoratore né al datore di lavoro, non vi è altra soluzione che risolvere il rapporto.

 

Per  ulteriori approfondimenti si rimanda alle FAQ del sito del Governo. clicca qui

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