ESONERO CONTRIBUTI INPS

ESONERO CONTRIBUTI INPS

ESONERO CONTRIBUTI INPS PER I DATORI DI LAVORO

Il  Decreto Legge 2 marzo 2024, n. 19 in vigore dal 2 marzo 2024 ha previsto un esonero al 100% dei contributi INPS per i datori di lavoro che assumono una badante con compiti di assistenza ad una persona con età di almeno 80 anni  già in possesso di indennità di accompagnamento.

Il datore di lavoro, al fine di godere dell’agevolazione, deve avere un Isee per prestazioni agevolate di tipo socio sanitario non superiore a 6000 euro.

Il limite massimo di tale esonero è pari ad euro 3000 e riguarda tutte le nuove assunzioni o trasformazioni a tempo  indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistenza per persone anziane over 80, a partire dal 1  Aprile 2024 fino al 31 Dicembre 2025 e per un periodo massimo di tempo di 24 mesi.

di seguito il testo del Decreto:

Articolo 29 – Commi da 15 a 18

15.  Al fine di promuovere il miglioramento , anche in via pregressa, del livello qualitativo e quantitativo delle prestazioni di lavoro, di cura e di assistenza in favore delle persone anziane non autosufficienti e a favorire la regolarizzazione del lavoro di cura prestato al domicilio della persona non autosufficiente, a decorrere dal 1 aprile 2024 e fino al 31 dicembre 2025, in caso di assunzioni o trasformazioni a tempo indeterminato di contratti di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani, con una età anagrafica di almeno ottanta anni, già titolari dell’indennità di accompagnamento, di cui all’articolo 1, primo comma, della legge 11 febbraio 1980, n. 18, è riconosciuto per un periodo massimo di 24 mesi un esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali ed assicurativi a carico del datore di lavoro domestico, nel limite massimo di importo di 3000 euro su base annua, riparimetrato  e applicato su base trimestrale, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche

16. Il datore di lavoro destinatario della prestazione di cui al comma 15 deve possedere un valore dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE) per le prestazioni agevolate di natura sociosanitaria, ai sensi dell’articolo 6 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 159, in corso di validità, non superiore a euro 6000.

17. Il beneficio non spetta nel caso in cui tra il medesimo lavoratore e il medesimo datore di lavoro o persona del suo nucleo familiare sia cessato un rapporto di lavoro domestico con mansioni di assistente a soggetti anziani da meno di sei mesi, nonchè in caso di assunzione di parenti o affini, salvo che il rapporto abbia ad oggetto lo svolgimento delle mansioni di cui all’articolo 1, comma 3, secondo periodo, numeri da 1 a 5 del d.P.R 31 dicembre 1971, n.40.

 

 

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